Art. 2.
(Disposizioni per agevolare la definizione del contenzioso insorto per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).

      1. L'obbligo di garantire il mantenimento delle funzioni didattiche, di cui all'articolo 1, può essere soddisfatto, da parte delle università che hanno istituito

 

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facoltà o corsi di laurea o di diploma in scienze motorie, utilizzando la procedura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, anche mediante l'affidamento di tali funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 178 del 1998, presso altre facoltà o corsi di laurea o di diploma, previo consenso del docente interessato.
      2. I docenti non universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora utilizzati dall'università subentrata all'ISEF di appartenenza, possono fare richiesta di mantenere le funzioni didattiche anche presso altre università che abbiano istituito facoltà o corsi di laurea o di diploma in scienze motorie. Queste ultime università, dopo avere soddisfatto gli eventuali diritti dei docenti dell'ISEF incorporato, possono affidare le funzioni didattiche ancora disponibili a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, e che ne facciano richiesta. In caso di più aspiranti, ciascun ateneo procederà all'affidamento dell'incarico sulla base della valutazione dei titoli didattici, scientifici e professionali degli aspiranti.